APE
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA – ROMA
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APE Attestato di prestazione energetica online: se stai ristrutturando, acquistando o vendendo casa, se vuoi affittarla o anche solo donarla sei obbligato per legge a presentare l’attestato di prestazione energetica. Per fare questo hai bisogno di un certificato (l’A.P.E. appunto) redatto da un Certificatore Energetico, ovvero un professionista abilitato.
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La valutazione dei nostri clienti
I nostri clienti hanno valutato l’assistenza ricevuta cosi:
Efficienti e professionali, oltre che cordiali. Non posso che consigliarli con piacere.
Servizi di visura velocissimi….a prezzi decisamente onesti. Grazie per la serietà
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Sono i numeri uno per l’APE!! Ottimo prezzo e documenti preparati in pochissimo tempo. Alla prossima
Mi è stato chiesto di valutare il servizio ricevuto, lo faccio con piacere: promossi a pieni voti!
Sono competenti e scrupolosi. Avevo bisogno di un permesso da presentare in Comune, ho risolto con loro. Grazie.
Portale efficiente e veloce da usare. Un servizio notevole. Grazie alla prossima
Ho scoperto questo sito tramite ricerca sul Web, e cosi mi sono rivolto a Loro per quanto riguarda la certificazione APE ed una CILA per un acquisto di un immobile, sono rimasto più che soddisfato dal lavoro che hanno svolto, mi sono imbattuto in un team di professionisti, seri, preparati e gentili, sempre pronti ad aiutarmi nelle mie richieste, hanno svolto il lavoro in poco tempo e soprattutto per un prezzo davvero irrisorio e competitivo, è stato davvero un piacere avervi conosciuto, consigliatissimi!! Un sentito grazie a tutto lo staff
Mi sono affidato al Sito APEVELOCE per l’acquisto di un immobile di proprietà dello Stato, necessitavo di una certificazione APE ed una CILA In sanatoria. In tempi brevissimi per telefono con i tecnici ho ricevuto la documentazione necessaria ad un prezzo veramente basso ed ho potuto finalmente acquistare l’immobile. Se in futuro dovessi avere di nuovo bisogno questo genere di servizi, mi affiderei di nuovo a loro! Consigliatissimi AAA+++
Siamo stati seguiti per la CILA dall’architetto: professionale, competente, veloce e sempre disponibile! Consigliatissimo!
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Dopo aver contattato di persona alcuni professionisti ho trovato questo sito su internet. L’approccio telefonico è stato ottimo così come l’immediato sopralluogo. Da allora, nonostante io abbia chiesto svariate modifiche, sono stato seguito con disponibilità e professionalità. Ora che la pratica è stata interamente conclusa posso dire di aver ricevuto un ottimo servizio e quello che più conta ad un prezzo eccezionale. Grazie Architetto!
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Chiarezza del preventivo e rispetto puntuale dello stesso, rispetto dei tempi, precisione. Suggerisco caldamente il servizio di CILA in sanatoria di Apeveloce
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L’architetto ha svolto un lavoro perfetto sia nella tempistica che nella professionalità.
3 modi veloci per richiedere l’APE:
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La Regione Lazio, in collaborazione con ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), presenta il Sistema Informativo APE Lazio, frutto della sottoscrizione di un Accordo che prevede un più ampio spettro di collaborazione incentrato sulla realizzazione di un piattaforma informatica e geo riferita dedicata alle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici ivi installati.
Si rende noto che a partire dal giorno 12 aprile 2018 il Sistema Informativo APE Lazio sarà operativo nella sua configurazione a regime.
A partire dalla data su indicata, si conclude la fase sperimentale attivata con la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 – supplemento n. 1, dell’avviso Pubblico recante “Avvio della trasmissione, in formato digitale, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) sul sistema Informativo APE Lazio”.
In questa fase a regime, vengono a cessare le attuali modalità di trasmissione degli APE inviate alla scrivente per mezzo di Posta Elettronica Certificata e pertanto, ai sensi e per gli effetti del punto 2 della DGR n. 824/2017, l’unica modalità di trasmissione degli APE riconosciuta dalla Regione Lazio è la procedura prevista dal Sistema Informativo APE Lazio.
Quando serve l’attestato di prestazione energetica?
Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), l’APE è obbligatorio dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci innobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kwh/mq anno).
Con la Legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando è obbligatorio redigere l’Attestato
- Compravendita dell’immobile
- Donazione dell’immobile
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
- Annunci di vendita o di affitto dell’immobile
- Edifici di nuova costruzione (solo al termine dei lavori)
- Ristrutturazione (quando i lavori interessano più del 25% della superficie dell’intero edificio
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici
Chi redige l’APE? La figura del Certificatore Energetico
Per redigere L’Ape è necessario l’intervento di un certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (DLgs. 192/05). Dal 1 Ottobre 2015 la normativa promuove di redigere gli APE secondo organizzazione, controllo e metodi nazionali. Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra.
Anteprima dell’A.P.E. Entro 24h
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- redazione nuovo attestato ai sensi della revisione delle norme uni/ts 11300 in vigore dal 29 giugno 2016 valido per contratti di vendita e locazione
- attestato redatto da professionisti abilitati
- consegna attestato valido 10 anni entro 2 giorni dal sopralluogo
- invio dell’attestato tramite pec alla regione lazio
- pagamento alla consegna dell’attestato
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APE Attestato di Prestazione Energetica: cosa è
Il certificato APE Attestato di Prestazione Energetica (già attestato di certificazione energetica) è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo energetico dell’immobile. In pratica definisce l’energia necessaria a garantire un comfort termico all’interno dell’immobile durante tutti i periodi dell’anno e – solo per alcune tipologie di immobili – l’energia necessaria per soddisfare I consumi di acqua calda.
La Classe energetica dell’Immobile: da A a G
L’APE inserisce l’immobile in una classe di appartenenza detta classe energetica, che va dalla lettera A alla lettera G.
Più è bassa la lettera indicante la classe energetica associata all’immobile, migliore sarà la prestazione che esso offre ad esempio un immobile in classe C ha una prestazione energetica migliore di un immobile in classe F.
Quando serve l’APE Attestato di Prestazione Energetica?
Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di affitto ma anche solo per pubblicare un annuncio per vendere o affittare il proprio immobile. L’ape è obbligatorio anche nel caso di richiesta di detrazioni fiscali legate alle riqualificazioni energetiche degli immobili (isolamento, sostituzione, impianti, sostituzione infissi, ecc…).
Come posso ottenere l’APE?
Bastano 2 minuti, contattaci al numero +39 392 5620475 o scrivi il tuo nome cognome e telefono a info@apeveloce.it, sarai subito ricontattato per le informazioni necessarie per il sopralluogo.
La tua richiesta verrà affidata ad un nostro tecnico qualificato (ingegnere o architetto), abilitato presso l’albo regionale dei certificatori energetici della regione lazio il quale procederà all’elaborazione ed alla redazione dell’attestato di prestazione energetica.
Aspettaci comodamente a casa: effettueremo il sopralluogo e la consegna dell’originale dell’attestato di prestazione energetica
Quanto costa ottenere l’APE Attestato di Prestazione Energetica?
Con noi l’attestato di prestazione energetica Ape nella zona di Roma e in tutto il Lazio costa 75,50€ IVA e diritti regionali inclusi
Cosa serve per redigere l’attestato:
- identificativi catastali dell’immobile
- generalità ed indirizzo di residenza del proprietario dell’immobile
- libretto di impianto della caldaia se riscaldamento autonomo, libretto di centrale se centralizzato, con ultimo rapporto di controllo dei fumi (non obbligatori ma opportuni per la validità di 10 anni)
- Eventuali altri documenti utili, quali schede tecniche degli infissi, modelli dei climatizzatori e simili
APE Attestato di Prestazione Energetica: le sanzioni
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , sostituito da Legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 Agosto 2013)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00133) (GU Serie Generale n.181 del 03-08-2013)
Art. 15. Sanzioni
1. L‘ attestato di prestazione energetica APE (ex certificati energetici), il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Elenco delle Violazioni
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari (ex certificato energetico) nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari (ex certificati energetici) nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.