S.C.I.A. Roma Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per avviare una attività di Affittacamere, Bed and Breakfast o Case vacanza a Roma è sufficiente avere a disposizione un appartamento che rispetti la normativa vigente che regolamenta le attività extra-alberghiere e richiedere le necessarie autorizzazioni, che sono state snellite grazie all’introduzione della SCIA. Una volta verificato che l’unità immobiliare sia conforme e apportate le ristrutturazioni necessarie va presentata una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR) del Comune di Roma.
L’immobile per essere destinato ad attività ricettiva extralberghiera deve possedere i requisiti obbligatori minimi richiesti dal Regolamento Turistico Regionale e dal Regolamento Edilizio del Comune di Roma.
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- Sopralluogo entro 2 giorni dal contatto
- Verifica della fattibilità dell’intervento nel rispetto del Regolamanto Edilizio e del Piano Regolatore di Roma
- Rilievo stato dei luoghi
- Relazione tecnica ed elaborato per presentazione S.C.I.A. per apertura attività commerciale, bed and breakfast, casa vacanza, affittacamere
- Presentazione della S.C.I.A. attraverso lo sportello telematico S.U.A.P. del comune di Roma
- Espletamento pratica entro 72ore
Rimangono a carico del cliente i diritti di segreteria da pagare direttamente agli organi competenti
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Il regolamento regionale per la Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere definisce sette tipologie di struture ricettive:
Affittacamere : le strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici
Ostelli per la gioventù : le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.
Case e appartamenti per vacanze : gli immobili arredati per l’affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi.
Case per ferie : le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro.
Bed and breakfast – Alloggio e prima colazione : il servizio offerto da parte di coloro che nell’abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l’anno, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto, comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a novanta giorni.
Alberghi diffusi : le strutture ricettive che, in un centro storico con meno di tremila abitanti o in una area urbana omogenea individuata dal comune, forniscono agli utenti alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in unità alloggiative dislocate in più stabili collocati entro una distanza massima di trecento metri, con servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione ed eventuali altri servizi complementari.
Rifugi montani : le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna.
SCIA Roma: quando fare la richiesta?
Quando si vogliono eseguire le seguenti tipologie di lavori:
- interventi di manutenzione straordinaria su strutture portanti;
- interventi di manutenzione ordinaria di cui all’ art. 24 c. 21 delle N.T.A. del P.R.G.;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- parcheggi pertinenziali;
- parcheggi a raso su aree asservite a fabbricati esistenti;
- varianti in corso d’ opera ad istanze in corso di validità;
- varianti in corso d’ opera, non essenziali, a Permessi di Costruire;
- interventi in sanatoria ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/01 e art. 22 c. 2 lett. “c” della L.R. 15/2008.
- intervento di CdU2 consistente nel cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria generale se non connesso ad intervento di ristrutturazione edilizia pesante.
Tempi di validità
La S.C.I.A. è sottoposta ad un termine massimo di efficacia di tre anni ed i lavori possono iniziare il giorno della presentazione della stessa e comunque non prima del rilascio, nel caso di immobile sottoposto al vincolo, del nulla osta da parte dell’Ente ad esso preposto e dell’ autorizzazione sismica, da parte dei competenti uffici dell’ Area Genio Civile di Roma, per le opere in cemento armato o strutture equivalenti.
Fine Lavori
Al termine dei Lavori il richiedente dell’istanza deve comunicare all’Ufficio Tecnico la data di ultimazione degli stessi ed allegare un certificato di collaudo finale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato seguendo l’apposito modulo, nonché la ricevuta dell’avvenuta richiesta di variazione catastale o la dichiarazione che non sono intervenute modifiche di classamento.
SCIA Roma: quanto costa?
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Sanzioni
In caso di lavori, assoggettabili a S.C.I.A., iniziati o già terminati, in assenza di denuncia, si può legittimare l’intervento edilizio presentando una S.C.I.A. in sanatoria soggetta ad una sanzione variabile a seconda della categoria di appartenenza dell’intervento e comunque in misura non inferiore ad Euro 1000,00.
Norme di riferimento
D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
Legge Regionale n° 15/2008;
Legge 122/2011;
Regolamento Edilizio del Comune di Roma;
Regolamento Edilizio Sanitario del Comune di Roma;
D.Lgs 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Decreto Ministeriale 37/2008 (Impianti tecnologici);
Delibera A.C. n° 49 del 08 luglio 2011;
L. 241/90 art. 19, così come modificato dal D.L. 70/2011;
Legge 106/2011.
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